Formazione lavoratori. Tra significato, obblighi, attese e sanzioni.
Uno dei principali obiettivi del “TUSL” è l’implementazione di un sistema costituito da un complesso di diritti, doveri e obblighi imposti a tutti i soggetti debitori e creditori di sicurezza e di salute: le norme muovono verso l’esigenza di rendere i singoli protagonisti attivi del sistema ai fini di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro in azienda.
Informazione e formazione professionale dei lavoratori sono effettivi pilastri del percorso di implementazione di un sistema per la prevenzione e sono considerate dal TUSL misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’attività informativa sul luogo di lavoro – insieme di notizie verbali e dati documentali relativi al contesto lavorativo – consiste nel portare a conoscenza il lavoratore di una realtà fattuale o situazionale attinente alla vita dell’azienda. Scopo finale dell’attività di informazione è che la certezza della conoscenza, da parte dei lavoratori, dei rischi professionali presenti sul posto di lavoro si tramuti in strumento di prevenzione.
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Anche l’attività formativa è un requisito essenziale della prevenzione, in quanto serve a fornire gli strumenti necessari allo svolgimento di una determinata attività o funzione lavorativa compresi i rischi derivanti. Infatti, uno degli principi cardine della formazione nel senso di identificarla come patrimonio acquisito dall’azienda è quello che obbliga la somministrazione della formazione durante l’orario di lavoro.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi per datore di lavoro o dirigente o ammenda da 750 a 6000 euro.
Riferimenti: D. Lgs. N. 81/2008 – Titolo I – Sezione IV – Art. 36 e seguenti