Reform - Formazione per la Sicurezza sul Lavoro

Formazione dei lavoratori e attestati falsi: Il nuovo scenario normativo e le sfide emergenti

Il D.L. n° 48 del 4 maggio 2023 convertito in legge il  3 luglio 2023, n. 85 ha introdotto un nuovo elemento strategico che dovrà essere inserito nel prossimo Accordo Stato- Regioni inerente la formazione dei lavoratori di prossima emanazione.

In particolare il nuovo adempimento prevede che siano definite le modalità di monitoraggio e controllo sulle attività formative svolte:

  • Sia dai soggetti che erogano la formazione
  • Sia dei soggetti destinatati della formazione stessa.

Tale adempimento si inserisce per contrastare possibili condotte , non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore ma anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Va detto che gli organi di controllo possono agevolmente verificare la validità e veridicità di un attestato, scoprendo i falsi, rivolgendosi direttamente agli enti di formazione: il nostro ente di formazione Reform SRL riceve frequenti richieste di verifica da parte degli enti di controllo impegnati nelle loro attività di accertamento.

Infatti sempre più spesso sentiamo notizie di sentenze riguardanti la falsificazione di tali documenti e un esempio recente lo abbiamo con la sentenza della Cassazione Penale n.16715, Sez.7, del 17 Aprile 2019.

In tale sentenza l’imputato, cioè il datore di lavoro, è stato dichiarato colpevole di numerose violazioni relativamente alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Nel caso specifico durante le indagini giudiziarie preliminari, i lavoratori non risultavano formati all’utilizzo di specifiche attrezzature. Successivamente il datore di lavoro ha fornito, in seguito alle richieste di documentazione degli Ufficiali che conducevano l’indagine, un attestato falso relativamente alla formazione del lavoratore.

In particolare la falsità veniva corroborata non solo dall’anteriorità della data in cui la formazione sarebbe avvenuta rispetto alla data dell’assunzione, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione che avevano consentito di appurare che il numero progressivo nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.

Oltre alla mancata formazione dei lavoratori, che in questo modo non hanno le competenze necessarie per gestire situazioni di rischio e di emergenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto il fatto di produrre un documento falso all’organo di vigilanza come rilevante al fine di negare le attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.

Pertanto, l’esibizione di attestati falsi è un comportamento non solo rilevante ai fini della colpa, ma introduce comportamenti truffaldini con inevitabile segnalazione da parte dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria del ASL alla procura della repubblica nella fattispecie per reati di falso in atto privato.

La produzione di attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza non è solo malcostume diffuso in Italia che coinvolge entrambi i soggetti interessati , ma rappresenta un macabro interesse di mercato sulla pelle dei lavoratori.

Infatti da un lato vi sono vi sono realtà o professionisti che, invece di vendere il corso, di fatto concedono certificati a pagamento (senza che l’azienda acquirente abbia effettivamente frequentato l’iter formativo) e dall’altra parte ci sono aziende che accettano queste situazioni per comodità o per risparmiare tempo, senza pensare alle responsabilità che hanno nei confronti dei lavoratori e alle possibili conseguenze.

Il provvedimento, profondamente criticato dalla rappresentanze sindacali, in prima analisi appare anche a noi difficilmente applicabile e poco funzionale . Infatti i soggetti che erogano la formazione dovrebbero monitorare se stessi, e i discenti dovrebbero monitorare il rispetto di norme che neanche conoscono.

In conclusione, in attesa dell’emissione del provvedimento normativo ( che doveva essere emanato per volontà dello stesso legislatore entro giugno 2022) è indispensabile come sempre, prima di procedere con un’iscrizione a qualsiasi corso verificare la qualità dell’ente, la propria trasparenza e che questo abbia i requisiti per erogare la formazione (es. accreditamento nella Regione di competenza); per le aziende è fondamentale comprendere che la formazione effettuata in assenza dei requisiti della normativa vigente equivale alla mancata formazione e quindi si è soggetti a sanzioni.

Tale aspetto rappresenta un prerequisito importante al fine del riordino di questa strategica misura di prevenzione e si affianca al più sfidante adempimento previsto dal normatore: la verifica dell’efficacia della formazione svolta.

Reform, società accreditata dalla regione Emilia-Romagna, in caso di dubbi può fornire un supporto per verificare l’autenticità di attestati sospetti.