Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla sicurezza è ormai alle porte. Si tratta di un documento che mira a unificare e revisionare gli accordi esistenti, con l’obiettivo di arrivare ad avere un “testo unico” per la formazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Le nuove disposizioni stabiliranno tutti i requisiti fondamentali per una formazione efficace e di qualità destinata a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), addetti all’uso delle attrezzature di lavoro e alle attività in spazi confinati, e coordinatori per la sicurezza.
Il 13 maggio 2024 è stata presentata la “bozza definitiva” del nuovo Accordo, come annunciato dal Ministero del Lavoro. Ora si attende l’ultimo passaggio in assemblea Stato Regioni che, presumibilmente. farà modifiche molto marginali al testo licenziato dal governo.
Tutte le novità del nuovo accordo Stato-Regioni
In questo primo articolo sull’accordo riassumeremo i contenuti generali dello stesso, mentre in articoli successivi proporremo alcuni approfondimenti specifici sul tema.
I soggetti formatori
La bozza del nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento, inclusi seminari e convegni, distinguendoli in tre categorie principali: istituzionali; accreditati; e altri soggetti, tra cui organismi paritetici definiti dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, con requisiti minimi definiti e fondi interprofessionali di settore, se erogano direttamente formazione.
Tra le novità, gli enti di formazione devono avere almeno tre anni di esperienza documentata in formazione sulla salute e sicurezza, mentre nel caso dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo accreditamento regionale.
Come in passato, i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione, operando come soggetti formatori per i lavoratori della propria azienda.
Organizzazione dei corsi
Per ogni corso, il soggetto formatore deve predisporre un “documento progettuale” (o “progetto formativo”) che descrive nel dettaglio l’intero processo di progettazione e realizzazione del corso, comprendendo:
Specifiche del percorso formativo:
- Gli obiettivi previsti per il corso;
- Il numero di ore per unità didattica;
- I contenuti trattati in ogni unità.
Specifiche di realizzazione:
- Il metodo formativo adottato;
- Il materiale didattico fornito;
- Il tutoraggio attivato.
Specifiche per il controllo e la verifica:
- Le metodologie di valutazione e monitoraggio dell’attività;
- I criteri di verifica dell’apprendimento adottati.
Il numero massimo di partecipanti per ogni corso sarà ridotto di cinque unità, da 35 a 30, mentre è confermato, le attività pratiche, il rapporto tra istruttore e allievi di 1:6.
Ogni corso dovrà poi tenere un registro presenze, in forma cartacea o elettronica, e ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per essere ammesso alla verifica finale e ottenere l’attestato.
Il nuovo accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in modalità e-learning e in modalità mista.
Alla fine del corso
Tra le novità più importanti a livello organizzativo si segnala il test finale di apprendimento obbligatorio, che comprenderà almeno 30 domande. Per superare l’esame, il partecipante dovrà rispondere correttamente almeno al 70% dei quesiti. Per i corsi di aggiornamento, il test finale sarà di almeno 10 domande.
Al termine, poi, i partecipanti riceveranno un attestato valido su tutto il territorio nazionale.
Il soggetto formatore dovrà conservare in un “fascicolo del corso”, per almeno dieci anni, tutti i documenti sopra elencati.
La formazione
Come si è detto, i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, o affidarsi a enti istituzionali, accreditati o altri enti specificati nel nuovo accordo.
La formazione deve essere preceduta dalla richiesta di collaborazione agli organismi paritetici.
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Formazione per i dirigenti
Il corso per dirigenti sarà ridotto da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. I corsi di aggiornamento manterranno una periodicità quinquennale di almeno 6 ore.
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Formazione per i datori di lavoro
La grande novità del nuovo accordo riguarda la formazione obbligatoria per i datori di lavoro con un corso di formazione di 16 ore, suddiviso in moduli giuridico-normativo e di organizzazione e gestione della SSL, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per le imprese nei cantieri temporanei e mobili. I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo
I corsi di aggiornamento avranno una periodicità quinquennale, per un totale di almeno 6 ore.
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Formazione per DL SPP
I datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dovranno completare un modulo di formazione comune di 8 ore e ulteriori moduli specifici per alcuni settori. I corsi di aggiornamento avranno una periodicità quinquennale di almeno 8 ore.
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Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il corso per addetti a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati avrà una durata minima di 12 ore e non potrà essere tenuto in videoconferenza sincrona né in modalità e-learning. I corsi di aggiornamento avranno una durata di minimo 4 ore, da svolgere obbligatoriamente in presenza.
In conclusione…
Gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza provvederanno a pianificare controlli su attività formative e rispetto della normativa, con modalità ancora da stabilire.
Queste novità rappresentano un passo importante verso una maggiore uniformità e qualità nella formazione sulla sicurezza, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela per tutti i lavoratori, anche se resta ancora molta strada da fare.
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(In copertina, rielaborazione di un’immagine da Freepik)