Con riferimento alla Legge di Bilancio 2019 sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro si da seguito all’incremento degli importi sanzionatori relativi alle violazioni che più di altri incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
“Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” ovvero che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito, ovvero una violazione del precetto già trasgredito e, destinatario della sanzione, sarà il soggetto che nella stessa impresa in precedenza sarà stato “trasgressore” in violazioni amministrative o il “datore di lavoro” per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/08.
Il Job Act, oltre a introdurre importanti innovazioni in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro è intervenuto anche sul “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, apportando inasprimenti delle sanzioni per la mancata formazione.
Il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti, e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e degli RLS (art. 37, commi 1, 7, 9 e 10), nonché la formazione specifica come per esempio la formazione per l’uso di attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru montate su autocarro, ecc…), lavori in quota e DPI III Cat., lavori elettrici (pav, pes, pei).
Sanzione prevista – arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, c. 5, lett. c)
In questi casi se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi delle sanzioni sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi delle sanzioni sono triplicati.
La Corte Suprema, con la Sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898 Corte di Cassazione Penale, sez. III, rigetta il ricorso presentato da XXX condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 37, comma 1, per non aver provveduto ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
“La Corte rigetta il ricorso, affermando che gli illeciti in materia di inosservanza degli obblighi informativi e formativi dei lavoratori non possono rientrare nella categoria della norme penali in bianco perché l’Accordo, al quale si riferisce l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008, non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto.”
Reform è a disposizione per creare un fabbisogno formativo, erogari corsi di formazione, rispettare le scadenze degli aggiornamenti.